Statuto

 “CONSORZIO AGRARIO – VICINIA DI CAMPOROSSO”

(AGRARGEMEINSCHAFT – NACHBARSCHAFT SAIFNITZ)

Art.1

(DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE)

1.1. Fra i proprietari pro-tempore di diritti reali sui beni immobili situati nel territorio del comune censuario di Camporosso Valcanale (Comune amministrativo di Tarvisio), riconosciuti (in base ad atti, elenchi, registri), come contitolari di diritti reali sul patrimonio immobiliare comune più sotto specificato e descritto esiste un’associazione senza fini di lucro denominata “CONSORZIO AGRARIO – VICINIA DI CAMPOROSSO (AGRARGEMEINSCHAFT – NACHBARSCHAFT SAIFNITZ)”, associazione riconosciuta come persona giuridica di diritto privato.

1.2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme contenute dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni con particolare riferimento agli art. 10 e 11 della legge 3 dic. 1971 n.1102, all’art. 3 della legge 31/1/1994 n.97, alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n.3 ed alle leggi ivi richiamate.

1.3. Il Consorzio ha sede in Tarvisio frazione Camporosso Valcanale Viottolo Florianca n.1.

Art.2

(SCOPI)

2.1. Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva di zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, il Consorzio ha per scopo l’esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.

2.2. Il Consorzio oltre ad amministrare quanto di diretta proprietà e ad esercitare il diritto di servitù spettante sul Fondo Edifici di Culto (ex. Religionsfond), assiste gli associati aventi diritto di servitù nella tutela e nell’esercizio dei loro diritti.

2.3. Il Consorzio destina i propri beni alle attività agro-silvo-pastorali, a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio e ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità consortili, concorrendo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

2.4. Il Consorzio può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in zona montana.

2.5. Il Consorzio può eseguire opere ed esercita attività ad esso delegate dal Comune e dalla Comunità Montana o da altri enti.

2.6. Il Consorzio accede ad ogni beneficio e ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da enti ed istituzioni pubbliche, nonchè da soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

Art.3

(ASSOCIATI)

3.1. Fanno parte del Consorzio i proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento, sui fabbricati ubicati nel comune censuario di Camporosso Valcanale a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune (legnatico e pascolo). I quotisti hanno diritto di partecipare in comune al godimento dei terreni di pascolo di proprietà del Consorzio secondo il regolamento di pascolo e le direttive del consiglio di amministrazione. Ogni proprietario di fabbricato avente diritto a partecipare al consorzio ha diritto a tante quote quante risultano dall’originario statuto. Se nel fabbricato, contrassegnato da un unico numero civico di identificazione, risultano come titolari di diritto più persone, l’adesione e la partecipazione alla associazione spetta ad un rappresentante comune delle stesse, senza pregiudizio dei diritti a ciascuno spettanti. Il titolare può stabilmente delegare un componente della sua famiglia a rappresentarlo nel Consorzio o per la designazione di un rappresentante comune.

3.2. La qualifica di consorziato si acquista col fabbricato (realità), resta sospesa nei casi espressamente previsti dal presente statuto.

3.3. L’elenco degli immobili-realità e diritti di servitù con indicazione (previa ricognizione di elenchi precedentemente redatti sulla base di ogni altra utile documentazione) delle generalità dei proprietari aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle successive variazioni d’ufficio, o su istanza degli interessati.

3.4. Con la partecipazione al Consorzio, il consorziato assume preciso impegno di osservare il presente statuto, i regolamenti interni nonchè ogni altra delibera legalmente assunta dagli organi sociali, di concorrere alle spese del Consorzio in rapporto alle quote o diritti posseduti e dei servizi goduti.

3.5. Qualora un consorziato sia inadempiente alle prestazioni da lui dovute, sia di cose che di lavoro, dette prestazioni saranno procurate direttamente dal Consorzio ed il consiglio di amministrazione ne addebiterà il controvalore al quotista moroso o inadempiente.

Art.4

(ACQUISTO, SOSPENSIONE, PERDITA)

4.1. Fermo quanto previsto sub 3.1., la qualità di consorziato è riconosciuta ad ogni acquirente a titolo legittimo anche di una parte dell’immobile avente diritto. L’acquirente o il rappresentante comune deve dare formale comunicazione al consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall’avvenuto acquisto e della presa di possesso, esibendo copia del relativo titolo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle necessarie variazioni nell’elenco di cui sub 3.3., sempre che non ostino provati motivi di illegittimità.

4.2. La qualità di consorziato-partecipante rimane sospesa nel caso l’associato si renda inadempiente agli obblighi associativi o tenga comunque comportamenti non compatibili con l’appartenenza al consorzio.

4.3. Tanto la sospensione quanto la reintegra del consorziato dovranno essere a lui comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato sospeso non potrà partecipare all’assemblea nè rivestire incarichi e qualora sia un componente del consiglio di amministrazione decadrà dalla carica.

4.4. La qualità di consorziato-partecipante si perde definitivamente con la cessione dell’immobile avente diritto e si perde altresì in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi associativi. Si applicano, ove richieste, le procedure di cui al successivo art.15.

Art.5

(PATRIMONIO)

5.1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, di comune proprietà, acquisiti a titolo legittimo, situati in territorio classificato montano destinati ad attività agro-silvo-pastorale e di agriturismo nonchè alla comune attività di servizio e quanto ai beni immobili regolarmente iscritti nel libro fondiario (P.T. 175 di Camporosso).

Per la loro origine e natura i beni immobili sono inalienabili, indivisibili e destinati alle attività statutarie.

Possono essere esclusi dal vincolo quegli immobili (di modesta entità) che, anche per effetto di atti di espropriazione per pubblica utilità, abbiano perso la loro funzione economica e possono essere altresì esclusi dal vincolo quegli immobili che, per effetto dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici, abbiano perduto o modificato la loro originaria destinazione ferma peraltro restando, in ogni caso, la conservazione della primitiva consistenza del patrimonio immobiliare.

Sono esclusi da ogni vincolo gli immobili eventualmente acquisiti dopo il 31/12/1952.

5.2. Ogni modificazione del patrimonio immobiliare disponibile e di quello mobiliare, è deliberata dagli organi consortili e va evidenziata nelle scritture sociali e contabili e nel bilancio.

5.3. L’utilizzazione del patrimonio immobiliare e l’esercizio delle funzioni proprie dell’associazione così come di altre attività eventualmente attribuite o delegate, avviene in base a quanto definito in appositi regolamenti o, in difetto, in specifiche delibere dell’organo competente.

Art.6

(ORGANI DEL CONSORZIO) 

6.1. Sono organi del Consorzio:

a) L’assemblea ordinaria e straordinaria;

b) Il consiglio di amministrazione;

c) Il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere;

d) Il collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art.7

(ASSEMBLEA)

7.1. L’assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate secondo le norme di legge e statutarie, obbligano gli associati. E’ convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede del Consorzio od in altra idonea sede nell’ambito del comune amministrativo nel quale il Consorzio ha sede.

7.2. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L’assemblea è inoltre convocata entro quindici giorni dalla richiesta del collegio dei revisori o dei rappresentanti di un terzo delle quote associative.

7.3. L’assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalle disposizioni di legge e statutarie e delibera con la presenza di persona o per delega di tanti consorziati che abbiano in prima convocazione almeno due terzi dei voti e in seconda convocazione almeno la maggioranza dei voti.

7.4. L’assemblea è convocata mediante avviso affisso nell’albo sociale ed indirizzato a tutti gli aventi diritto, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e dell’ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare. L’avviso deve essere recapitato almeno cinque giorni prima a tutti i quotisti residenti i quali dovranno firmare un documento di ricevuta indicando la data nella quale è effettuata la comunicazione; detta firma può essere apposta anche da familiari o conviventi. Per i quotisti non residenti a Camporosso l’avviso di convocazione è spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento cinque giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Sino a quarantotto ore prima dell’assemblea uno o più quotisti rappresentanti complessivamente almeno trenta quote possono richiedere l’inserzione nell’ordine del giorno di argomenti che ritengano necessario discutere in assemblea. In tal caso l’aggiunta all’ordine del giorno sarà pubblicata a cura del segretario mediante affissione all’albo sociale almeno ventiquattro ore prima dell’assemblea.

7.5. Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i consorziati non sospesi o i loro rappresentanti a ciò delegati; l’assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti consorziati rappresentanti almeno la metà più uno delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, che può essere fissata per un’ora dopo, è valida con qualsiasi numero di consorziati.

7.6. Ciascun consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le quote che gli sono state riconosciute o sono da lui rappresentate con delega.

7.7. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza da un altro consorziato-partecipante scelto fra i presenti. Il presidente o un suo delegato, riferisce sugli argomenti in discussione, regola il dibattito, indice le votazioni -che, di regola saranno per appello nominale- e proclama i risultati. La votazione è segreta soltanto nei casi concernenti persone e per le elezioni alle cariche sociali. Per le elezioni alle cariche sociali, a scrutinio segreto, saranno nominati dall’assemblea due scrutatori. I presenti in assemblea nominano in ogni caso un segretario che redige il verbale dell’assemblea; nel verbale sono, in forma sintetica, descritti l’andamento della discussione, le deliberazioni assunte e l’esito delle votazioni. Le proposte, le dichiarazioni dei consorziati sono verbalizzate, ove un consorziato lo richieda. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai consorziati che ne facciano richiesta, è conservato e trascritto nell’apposito libro ed è messo in visione e rilasciato in copia ad ogni consorziato che ne faccia richiesta trascorsi dieci giorni dallo svolgimento dell’assemblea; le spese di copia saranno a carico del richiedente.

7.8. All’inizio di ogni assemblea viene letto ed approvato il verbale dell’assemblea precedente.

7.9. I consorziati hanno diritto a partecipare personalmente all’assemblea e/o possono farsi validamente rappresentare da un altro consorziato o da un familiare purché muniti volta per volta di semplice delega scritta. I consorziati possono altresì farsi rappresentare a mezzo di un mandatario fornito di procura a tempo indeterminato. In tal caso la procura avente carattere permanente dovrà essere autenticata da notaio ed esibita al segretario. In caso di revoca il consorziato dovrà darne avviso al consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la revoca avrà efficacia nei confronti del consorzio col primo giorno successivo alla data del ricevimento dell’avviso.

Un consorziato o un suo familiare non possono avere più di una delega.

 

Art.8

(COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA)

8.1. L’assemblea ordinaria delibera:

a) sull’approvazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni;

b) sull’elezione del consiglio di amministrazione, sull’eventuale revoca dello stesso, nonchè sulla nomina del collegio dei revisori e dei probiviri;

c) sullo status dei consorziati (quotisti);

d) sulla gestione del patrimonio, sulla costituzione di diritti e sull’alienazione dei beni del patrimonio disponibile;

e) sull’assunzione di spese che superino il 45% delle rendite;

f) sulle liti attive e passive e sull’autorizzazione a stare in giudizio;

g) sugli acquisti di beni immobili, sulla accensione di mutui, sugli argomenti di straordinaria amministrazione e su ogni altro oggetto sottoposto dal consiglio di amministrazione o richiesto dagli associati titolari nel complesso di almeno il 25% delle quote.

8.2. L’assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche statutarie;

b) sui regolamenti di gestione proposti dal consiglio di amministrazione.

Art.9

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

9.1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri, eletti fra i consorziati (proprietari e comproprietari) dall’assemblea ordinaria; in sede di votazione non potranno essere indicati in ciascuna scheda più di cinque nominativi. Il consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Non potranno far parte di uno stesso consiglio persone legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado.

9.2. Nella sua prima riunione il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente e nomina un segretario anche non socio ed un cassiere. Il consiglio elegge altresì tra i suoi membri, un componente della rappresentanza degli aventi diritto di servitù di legnatico e pascolo di Camporosso.

Al presidente ed al vice presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni; al segretario può essere corrisposto un compenso, deliberato dal consiglio in relazione all’attività da lui svolta.

9.3. Il consiglio di amministrazione svolge ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi del consorzio in tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell’assemblea. Può svolgere particolari compiti delegati dall’assemblea.

9.4. Il consiglio di amministrazione può delegare un consigliere od un comitato esecutivo, a svolgere in via continuativa od occasionale, particolari compiti nell’amministrazione del consorzio.

9.5. Il consiglio di amministrazione si raduna di regola almeno una volta al mese ed è valido con la presenza di almeno cinque consiglieri in carica. Delibera a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.6. Il consigliere che per tre sedute consecutive non partecipi alle riunioni del consiglio di amministrazione senza motivata giustificazione, decade automaticamente dall’incarico.

9.7. Il consiglio è convocato con avviso scritto recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta con indicazione della data, dell’ora, del luogo di convocazione e del relativo ordine del giorno. l’avviso è nel detto termine inviato per conoscenza ai revisori dei conti.

9.8. Qualora si renda vacante il posto di uno o più consiglieri agli stessi subentrano coloro che nell’assemblea di nomina seguano in graduatoria -per numero di voti ottenuti- i consiglieri eletti. Se il consiglio di amministrazione si riducesse comunque a meno di cinque dei membri originariamente eletti, dovrà venire convocata l’assemblea generale onde provvedere all’elezione dell’intero consiglio a cura del collegio dei revisori dei conti e ciò entro trenta giorni dalla data nella quale si sia verificato l’evento.

 

 

Art.10

(PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE)

10.1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio; convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione e sottoscrive i relativi verbali delle deliberazioni adottate.

10.2. Il presidente dà attuazione alle deliberazioni adottate, sottoscrive i relativi atti e la corrispondenza. Può essere delegato dal consiglio di amministrazione a svolgere particolari compiti di rappresentanza e di amministrazione.

10.3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento.

Art.11

(COLLEGIO DEI REVISORI)

11.1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti -scelti anche fra i non associati- eletti dall’assemblea ordinaria su schede comprendenti un numero di candidati non superiore a due. Il collegio, il cui presidente deve essere iscritto ad un albo professionale, dura in carica tre anni. Non potranno far parte del collegio persone legate fra loro e con consiglieri di amministrazione da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado.

11.2. Il collegio vigila sull’osservanza delle norme di legge e statutarie regolanti l’attività del consorzio e sulla regolare tenuta dei libri contabili.

11.3. Il collegio esamina il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio di amministrazione e presenta all’assemblea un’apposita relazione.

11.4. Il collegio chiede la convocazione dell’assemblea e riferisce alla stessa quando riscontri omissioni od inadempimenti tali da compromettere il buon andamento del Consorzio.

11.5. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni del collegio sono verbalizzati e trascritti in apposito libro tenuto dal presidente.

11.6. Ai membri del collegio spetta il rimborso delle spese.

11.7. Qualora si renda vacante il posto di un revisore dei conti effettivo gli subentra il supplente che abbia riportato il maggior numero di voti nell’assemblea e in caso di parità di voti il supplente più anziano di età.

Ove il collegio si riduca comunque a meno di tre membri, il consiglio di amministrazione deve convocare entro trenta giorni l’assemblea che provvede alle elezioni suppletive dei membri effettivi e supplenti mancanti.

Art.12

(SEGRETARIO)

12.1. Il segretario controfirma gli atti del presidente che comportano obbligazioni per il consorzio che non siano stati deliberati dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione, redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e li trascrive entro dieci giorni sul libro verbali, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, cura la corrispondenza e l’archivio del consorzio. Al momento dell’elezione prende in consegna dal suo predecessore tutti i beni mobili, i libri sociali e contabili nonchè i documenti e gli atti del consorzio.

12.2. Il segretario coadiuva il presidente ed il consiglio di amministrazione in tutta l’attività di amministrazione e di gestione del consorzio.

Art.13

(CASSIERE)

13.1. Il cassiere conserva i valori della Vicinia, cura la riscossione di ogni importo e credito della Vicinia, esegue gli ordini di pagamento firmati dal presidente, rispondendo in proprio dei pagamenti e degli incassi effettuati senza le prescritte formalità.

Art.14

(BILANCIO)

14.1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i due mesi successivi il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi fornitigli dal segretario, predispone un progetto di bilancio-rendiconto, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il mese di marzo.

14.2. Il bilancio è redatto in forma tale da evidenziare non solo lo stato del patrimonio del consorzio, ma anche il conto economico dell’esercizio in modo corretto e trasparente. Il bilancio è accompagnato da una relazione del consiglio di amministrazione sull’attività svolta e sulle prospettive del consorzio. Al bilancio possono essere allegate note integrative ed esplicative delle principali poste dello stesso.

14.3. Spetta all’assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili della gestione (esclusa ogni ripartizione fra gli associati) o intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite fermo restando che l’eventuale rimanenza attiva sarà impiegata secondo le seguenti priorità:

a) per spese straordinarie e imprevedibili secondo le deliberazioni dell’assemblea;

b) per il 20% alla costituzione di una riserva;

c) quale compenso e rimborso spese al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori dei conti.

Art.15

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

15.1. La soluzione di tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da essi dipendenti che possano sorgere tra consorziati, o tra essi ed il consiglio o tra i consiglieri stessi, viene affidata ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, scelti uno ciascuno dalle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Giudice di Pace del luogo.

15.2. La parte  che intende promuovere il giudizio notificherà al controinteressato, a mezzo lettera raccomandata con a.r., la questione da sottoporre agli arbitri, nonchè il nominativo del suo arbitro.

Entro i 15 giorni successivi la controparte indicherà il nominativo del suo arbitro e l’eventuale integrazione della questione in esame. La richiesta e la risposta vanno comunicate al consiglio di amministrazione.

15.3. Entro i successivi quindici giorni i due arbitri nominano o richiedono la nomina del terzo arbitro.

Entro trenta giorni dalla nomina del terzo arbitro, il collegio emetterà il suo lodo inappellabile. Il collegio arbitrale giudica come amichevole compositore, con ampie facoltà di istruttoria e di indagine e, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, senza particolari forme procedurali.

15.4. Il collegio comunica il lodo alle parti ed al consiglio di amministrazione al quale spetta di dare esecuzione al contenuto della decisione.

Art.16

(NORMA FINALE)

16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni, nonchè quelle della legislazione nazionale e regionale in materia.

16.2. Per ogni altra questione non legislativamente o statutariamente disciplinata, si farà riferimento agli usi ed alle consuetudini in loco osservate.

F.to:     Kravina Antonio

            Enrico Piccinini, notaio

 

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